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REGIO DECRETO 9 maggio 1935, n. 1149

Norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse. (035U1149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1950)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-7-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le

comunicazioni,

di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono soggette alle disposizioni della legge 22 maggio 1933, n. 608, le esposizioni di cartelli, stendardi e quadri permanenti e provvisori, le targhe e diciture sui pali e fili aerei, le insegne luminose, le striscie e tele pubblicitarie ed in genere qualsiasi altro richiamo di carattere pubblicitario in qualunque modo eseguito sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e collocato in maniera di essere visibile dalle linee anzidette.