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LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

Norme relative ai riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintregrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali (035U1116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1942)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  20-7-1935

Art. 1

Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.


L'amnistia fa cessare l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacità, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.