stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 giugno 1935, n. 1113

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933. (035U1113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))