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REGIO DECRETO 14 febbraio 1935, n. 1088

Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite della provincia di Avellino. (035U1088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1935
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-7-1935

Art. 1

N.
1088. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Avellino:

1. Andretta - Confraternita di Gesù, Giuseppe e Maria;

2. Monteverde - Confraternita di Maria SS. del Carmine;

3. Montella - Confraternita di S. Pietro e Maria SS. della Consolazione;

4. Montella - Confraternita di Santa Lucia;

5. Aiello del Sabato - Confraternita delle Anime del Purgatorio;

6. Pietradefusi - Confraternita di S. Maria dell'Arco;

7. Candida - Confraternita di S. Maria del Carmine;

8. Atripalda - Confraternita di S. Maria del Carmine;

9. Manocalzati - Confraternita S. Maria del Carmine;

10. Bellizzi - Confraternita del Purgatorio;

11. Aiello del Sabato - Confraternita della SS. Vergine del Rosario;

12. Grottaminarda - Confraternita di S. Tommaso d'Aquino;

13. Montefredane - Confraternita del Sacro Cuore di Gesù;

14. Bisaccia - Confraternita di S. Antonio di Padova.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII