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LEGGE 1 aprile 1935, n. 955

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali. (035U0955)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-6-1935 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di istituti tecnici inferiori e istituzioni di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.