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REGIO DECRETO 8 aprile 1935, n. 826

Autorizzazione al comune di Monchio, in provincia di Parma, a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ». (035U0826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1935
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-6-1935

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda, in data 2 giugno 1934, con la quale il podestà di Monchio, in provincia di Parma, in esecuzione della propria deliberazione 7 ottobre 1933, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel Comune in « Monchio delle Corti »;

Inteso il parere del Rettorato della provincia di Parma in adunanza del 15 gennaio 1934;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

II comune di Monchio, in provincia di Parma, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 105. - Mancini.