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LEGGE 18 aprile 1935, n. 722

Ricostituzione dei comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore, in provincia di Potenza. (035U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-6-1935

Art. 1



I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804, in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico.