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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935, n. 714

Variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termojoniche. (035U0714)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1935, n. 2259 (in G.U. 14/01/1936, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-6-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, convertito nella legge 21 luglio 1933, n. 1040, che estende alle tasse sulle valvole termojoniche il sistema di riscossione prescritto per l'imposta sugli organi di illuminazione di cui al testo unico 8 luglio 1924;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, portante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di modificare il sistema di riscossione e pagamento della tassa di radiofonia sulle valvole termojoniche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'abbuono per le valvole termojoniche concesso ai fabbricanti nella misura del 5 per cento ai sensi dell'art. 6 del citato testo unico 8 luglio 1924, a titolo di compenso per le perdite derivanti da cause di forza maggiore e da ritorni di merce inservibile, è elevato nelle seguenti misure per ogni tipo di valvola della quale venga iniziata la costruzione nelle singole fabbriche:

a) del 15 per cento pel primo anno di lavorazione;

b) del 10 per cento pel secondo anno di lavorazione;

c) del 7,50 per cento pel terzo anno di lavorazione.

Pel periodo successivo l'abbuono è concesso nella misura normale del 5 per cento.

Per le valvole già in lavorazione si terrà conto agli effetti della misura dell'abbuono dell'inizio del periodo di lavorazione di ciascun tipo.