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REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1935, n. 36

Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629. (035U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 gennaio 1936, n. 93 (in G.U. 05/02/1936, n. 29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-11-1934 al: 4-2-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito.
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al predetto testo unico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 35, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 353, dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1883, e dal R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 956, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 1. - La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutto le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario o del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'art. 10.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di reclutamento e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento; 30 anni per i tenenti di artiglieria e del genio reclutati in base all'art. 10;

32 anni per i sottotenenti provenienti direttamente dai sottufficiali di cui al successivo art. 3, nn. 2, 3 e 4;

32 anni per i tenenti del corpo sanitario e del corpo veterinario reclutati in base all'art. 15;

36 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali dei carabinieri Reali;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso. Qualora le nomine debbano essere precedute da appositi corsi, il limite di età va diminuito di tanti anni quanti sono gli anni dei corsi;

3° essere inscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione militare.

I limiti massimi di età, per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:

di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

di anni per coloro che risultino iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I due aumenti non si cumulano.

È revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente di cui all'art. 3, n. 2, lett. a) e quella a tenente, di cui agli articoli 10 e 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con prole a carico che, entro il termine stabilito dal regolamento - non abbiano ottenuto la declaratoria dell'idoneità e sicurezza della rendita dotale.

Art. 2. - I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

1° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dai collegi militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado; indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle armi suddette, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) per le sole armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio dei carabinieri Reali in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma precedente, annessi, quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

2° per il corpo di commissariato:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facoltà indicate dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamelo di commissariato;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facoltà di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

3° per il corpo di amministrazione e di sussistenza:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai collegi militari, dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio dalle varie armi e corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale.

Art. 3. - I sottotenenti sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

1° per l'arma dei carabinieri Reali:

dai marescialli maggiori in servizio dell'arma che, da almeno un anno, siano stati nominati dal coniando generale dell'arma in una delle cariche indicate dal regolamento, siano stati designati dal predetto comando generale ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

2° per le armi di fanteria e cavalleria:

a) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 2 ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento;

b) dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle suddette armi che contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie, batterie o squadroni, siano stati designati dalle autorità gerarchiche, ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

3° per le armi di artiglieria e del genio (salvo il disposto dell'art. 10):

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) della rispettiva arma che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera b) del precedente n. 2;

4° per i corpi di amministrazione e di sussistenza:

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera b) dello stesso n. 2;

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanità e di sussistenza che abbiano sette o più anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarle per quelli di sanità, e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento.

Art. 4. - All'atto dell'ammissione alle accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi; il relativo provvedimento sarà adottato con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi dei corsi, i detti sottufficiali saranno reintegrati nel loro grado ed il tempo trascorso nelle accademie è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 5. - Nell'arma dei carabinieri Reali un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, due terzi ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre armi.

In difetto di elementi idonei di una delle predette categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti nominati direttamente dai sottufficiali a norma dei numeri 2°, 3° e 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi reclutati dai sottufficiali, di cui alla lettera b) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui albi lettera a) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, nonché ai sottufficiali dei carabinieri Reali di cui alla lettera c) dei numero 1° dell'articolo 2 (in misura non superiore a nove, ogni anno, in totale).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso, per le sole armi di fanteria e cavalleria, il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di cui al numero 2° dell'articolo 3.

Nell'aliquota di dodici sedicesimi, di cui sopra, è anche compreso, per l'artiglieria ed il genio, il numero degli ammessi eventualmente alla relativa scuola di applicazione, a norma del seguente articolo 10.

Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una, con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra; fermo restando, però, che il numero totale delle nomine deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento, la forza a ruolo prevista per ogni singolo anno.

Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente è devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 2° dell'articolo 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera a) del predetto n. 2.

Anche per detti ufficiali le proporzioni possono essere variate, come sopra è detto.

Art. 6. - Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nei ruoli, quelli che la conseguirono nella prima.

I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 3, sono nominati in servizio permanente sotto la data di cui sopra e seguono, nel rispettivo ruolo, l'ultimo dei provenienti dalle accademie.

Art. 7. - I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento di cui all'articolo 2 e quelli reclutati dagli ufficiali di complemento, conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione eventualmente stabiliti dal regolamento.

L'aver compiuto con successo i corsi di applicazione suddetti è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.

Art. 8. - I sottotenenti di qualunque provenienza che non superino i corsi di applicazione cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo, in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'articolo 7.

Art. 9. - I sottotenenti che provengono direttamente dai sottufficiali, di cui all'articolo 3, sono nominati entro il 31 dicembre dell'anno, sotto una data posteriore a quella dei sottotenenti di cui all'articolo 6, e conseguono la promozione a tenente - semprechè prescelti per l'avanzamento - dopo quattro anni di grado.

Gli ufficiali reclutati come dal capoverso precedente non frequentano i corsi di cui all'articolo 7.

L'avanzamento, nel servizio permanente effettivo, dei sottotenenti reclutati come sopra, è limitato fino al grado di capitano.

Art. 12. - I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3, 10 e 15, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi delle accademie nonché dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi e sessioni successive.

Art. 13. - I due terzi dei posti spettanti ai tenenti, come dal primo comma dell'art. 5, sono devoluti, nelle proporzioni in appresso indicate, ai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma dei carabinieri Reali, vengono dichiarati idonei:

a) tre quarti ai tenenti provenienti dagli allievi delle accademie militari di cui al n. 1° dell'art. 2, lettere a) e b);

b) un quarto ai tenenti provenienti dai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, nominati sottotenenti con le norme di cui al n. 1° del citato articolo 2, lettera c).

In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopraindicate possono essere variate in favore dell'altra.

Art. 15. - Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso, tra i giovani che non abbiano superato l'età di cui all'art. 1 e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso di ammissione è per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento.

Il reclutamento in base al presente articolo è effettuato mediante nomina a tenente in servizio permanente.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanità militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari, provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento, sono dispensati dal frequentare il corso presso la scuola di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente articolo è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto, quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario e veterinario.

Art. 19. - I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio sono tratti, mediante concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive armi che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e genio ovvero siano in possesso di lauree da stabilirsi con norme regolamentari; occorre inoltre che abbiano superato apposito corso superiore tecnico.

L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni e al servizio studi ed esperienze del genio è definitiva.

Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato, in base a concorso, tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo di artiglieria e del genio e tra quelli delle altre armi che posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura ed industriale, in matematica ed in fisica per aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria e facoltà universitarie.

Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:

a) se capitani: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

b) se tenenti: avere almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti pressa reparti.

I designati sono nominati « aggregati al servizio, tecnico automobilistico » ed in tale veste devono compiere con esito favorevole:

1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 20. - Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste.

I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.

Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi è reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Per poter essere assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttore, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Art. 21. - Per conseguire la nomina a sottotenente complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°.

Però il limite superiore è portato a 50 anni per i marescialli maggiori dell'arma dei carabinieri Reali che facciano domanda di conseguire la nomina predetta all'atto del loro invio in congedo; e a 55 anni per i sottufficiali e militari di truppa delle varie armi e corpi che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918.

I marescialli maggiori dei CC. BR. che vengano nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina;
3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 22. - Oltre a quanto, è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti normalmente, per l'arma o corpo cui appartengono, e nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo articolo 23, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento e che, nominati aspiranti, siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a sottotenente;

2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, porcile siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che abbiano ottenuto l'ammissione alla scuola stessa come dall'art. 10;
4° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei` corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale seconda programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

6° militari in congedo illimitato che, non soggetti al momento della chiamata della classe di leva all'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, si trovino in possesso di titoli di studio superiori a quelli pei quali vige tale obbligo e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti pei corsi stessi.

Art. 23. - La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita, in ogni tempo, ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di Modena dopo il secondo anno di corso, purché siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purché contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purché abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del prescritto titolo di studio di cui all'articolo 15 (ad eccezione dei chimici farmacisti pei quali è sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento. Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma o corpo che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 15 (salvo per i chimici farmacisti l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente decreto salvo gli eventuali maggiori obblighi per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali e salva l'eccezione sancita dall'ultimo comma del n. 2° dell'articolo 21, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

Art. 35. - I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purché siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti), e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 23 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario militare o nel corpo veterinario.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1185.