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REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1935, n. 36

Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629. (035U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 gennaio 1936, n. 93 (in G.U. 05/02/1936, n. 29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-11-1934
al: 4-2-1936
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato  degli  ufficiali
del Regio esercito, della Regia marina e della Regia  aeronautica,  e
successive modificazioni; 
 
  Vista la legge  7  giugno  1934,  n.  899,  sull'avanzamento  degli
ufficiali del Regio esercito; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  11  ottobre  1934,  n.  1723,  relativo
all'aggiornamento delle disposizioni  concernenti  l'ordinamento  del
Regio esercito. 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  sul  reclutamento  degli
ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 21 marzo  1929,
n. 629, e successive modificazioni; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   apportare
modificazioni al predetto testo unico; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22,
23, 35, del testo unico delle  disposizioni  sul  reclutamento  degli
ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio  decreto  21  marzo
1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24
marzo 1932, n. 353, dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n.  1278,
convertito  nella  legge  28  dicembre  1933,  n.  1883,  e  dal   R.
decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862,  convertito  nella  legge  4
giugno 1934, n. 956, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: 
 
  Art. 1. - La nomina ad ufficiale in servizio  permanente  ha  luogo
col grado di sottotenente in tutto le armi e corpi ad  eccezione  del
corpo sanitario o del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado
di tenente. Puo' anche aver luogo col grado di tenente nelle armi  di
artiglieria e genio a norma dell'art. 10. 
 
  Per conseguire la nomina suddetta  e'  necessario  soddisfare  alle
seguenti condizioni: 
 
  1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto
la cittadinanza italiana  debbono  dimostrare  di  essere  liberi  da
qualunque obbligo di servizio militare da adempiere  nello  Stato  da
cui provengono; 
 
  2° aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato,  all'atto
della nomina ad ufficiale: 
 
  28  anni  per  i  sottotenenti  provenienti  dagli  allievi   delle
Accademie di reclutamento e per quelli provenienti  direttamente  dai
subalterni di complemento; 30 anni per i tenenti di artiglieria e del
genio reclutati in base all'art. 10; 
 
  32  anni  per   i   sottotenenti   provenienti   direttamente   dai
sottufficiali di cui al successivo art. 3, nn. 2, 3 e 4; 
 
  32 anni per i tenenti del corpo sanitario e del  corpo  veterinario
reclutati in base all'art. 15; 
 
  36 anni  per  i  sottotenenti  provenienti  dai  sottufficiali  dei
carabinieri Reali; 
 
  36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda. 
 
  Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di  concorso
per gli ufficiali da nominare in servizio  permanente  in  seguito  a
concorso. Qualora le nomine  debbano  essere  precedute  da  appositi
corsi, il limite di eta' va diminuito di tanti anni quanti  sono  gli
anni dei corsi; 
 
  3° essere inscritto al Partito Nazionale Fascista; 
 
  4° avere sempre tenuto regolare condotta civile,  morale,  politica
da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione militare. 
 
  I limiti massimi di eta', per gli ufficiali da nominare in servizio
permanente in seguito a concorso, sono aumentati: 
 
  di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante
la guerra 1915-1918; 
 
  di  anni  per  coloro  che   risultino   iscritti   ai   fasci   di
combattimento, senza interruzione, da data anteriore  al  28  ottobre
1922. 
 
  I due aumenti non si cumulano. 
 
  E'  revocata  e  considerata  come  non  avvenuta   la   nomina   a
sottotenente di cui all'art. 3, n. 2, lett. a) e quella a tenente, di
cui agli articoli 10 e 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con
prole a carico che, entro il termine stabilito dal regolamento -  non
abbiano ottenuto la declaratoria  dell'idoneita'  e  sicurezza  della
rendita dotale. 
 
  Art. 2. - I sottotenenti in servizio permanente sono tratti: 
 
  1° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio: 
 
a) dagli allievi delle accademie  militari  provenienti  dai  collegi
   militari e dai licenziati dagli  istituti  d'istruzione  media  di
   secondo grado; indicati dal regolamento, ammessi  nelle  accademie
   in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e  che
   abbiano  compiuto,  con  esito  favorevole,  un   apposito   corso
   biennale; 
 
b) dai sottufficiali in servizio, delle armi  suddette,  in  possesso
   dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni  di
   servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi  nelle  accademie
   militari  in  seguito  a  concorso  per   esami,   stabiliti   dal
   regolamento, e che abbiano  compiuto,  con  esito  favorevole,  il
   corso biennale di cui sopra; 
 
c) per le sole armi di fanteria e cavalleria,  dai  sottufficiali  in
   servizio dei carabinieri Reali in possesso dei titoli e  requisiti
   di cui al comma precedente, annessi, quali allievi nelle accademie
   militari  in  seguito  a  concorso  per   esami,   stabiliti   dal
   regolamento, e che abbiano  compiuto,  con  esito  favorevole,  il
   corso biennale di cui sopra; 
 
  2° per il corpo di commissariato: 
 
  a)  dagli  allievi  dell'accademia  di   fanteria   e   cavalleria,
provenienti  dai  laureati  in  una  delle  facolta'   indicate   dal
regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per  titoli
e per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano  compiuto,  con
esito favorevole, un apposito corso di  un  anno  presso  l'accademia
suddetta. 
 
  Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il  grado
di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso
la scuola di perfezionamelo di commissariato; 
 
  b) dai sottufficiali in servizio delle  varie  armi  e  corpi  che,
laureati in una delle facolta' di cui sopra, abbiano almeno due  anni
di servizio da sottufficiale, siano  stati  ammessi,  quali  allievi,
nell'accademia di fanteria e cavalleria in  seguito  a  concorso  per
titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto,  con
esito favorevole, un apposito corso di  un  anno  presso  l'accademia
suddetta. 
 
  Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il  grado
di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso
la scuola di perfezionamento di commissariato; 
 
  3° per il corpo di amministrazione e di sussistenza: 
 
a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti
   dai collegi militari, dai licenziati dagli istituti di  istruzione
   media  di  secondo  grado,  indicati  dal   regolamento,   ammessi
   nell'accademia in seguito a  concorso  per  esami,  stabiliti  dal
   regolamento, e che abbiano  compiuto,  con  esito  favorevole,  un
   apposito corso biennale; 
 
b) dai sottufficiali in servizio dalle varie armi e  corpi,  che,  in
   possesso dei titoli di studio di cui  sopra,  abbiano  almeno  due
   anni di servizio da  sottufficiale,  siano  stati  ammessi,  quali
   allievi, nell'accademia di fanteria  e  cavalleria  in  seguito  a
   concorso  per  esami,  stabiliti  dal  regolamento,   ed   abbiano
   compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale. 
 
  Art. 3. - I sottotenenti sono tratti, inoltre,  direttamente  dalle
sottoindicate fonti: 
 
  1° per l'arma dei carabinieri Reali: 
 
  dai marescialli maggiori in servizio dell'arma che,  da  almeno  un
anno, siano stati nominati dal coniando  generale  dell'arma  in  una
delle cariche indicate dal regolamento,  siano  stati  designati  dal
predetto comando generale ed abbiano frequentato un corso pratico  di
accertamento della loro capacita' professionale; 
 
  2° per le armi di fanteria e cavalleria: 
 
  a) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, in  congedo
o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di  cui  alla
lettera a) del n. 1 dell'art. 2 ed abbiano superato apposito concorso
per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento; 
 
  b) dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e  marescialli)
delle suddette armi che contino sette o piu' anni di servizio  presso
i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente  maggiore
e maresciallo) di cui quattro  almeno  nelle  compagnie,  batterie  o
squadroni, siano stati  designati  dalle  autorita'  gerarchiche,  ed
abbiano frequentato un  corso  pratico  di  accertamento  della  loro
capacita' professionale; 
 
  3° per le armi di  artiglieria  e  del  genio  (salvo  il  disposto
dell'art. 10): 
 
  dai sottufficiali in servizio  (sergenti  maggiori  e  marescialli)
della rispettiva arma che  abbiano  i  requisiti  e  soddisfino  alle
condizioni di cui alla lettera b) del precedente n. 2; 
 
  4° per i corpi di amministrazione e di sussistenza: 
 
  dai sottufficiali in servizio  (sergenti  maggiori  e  marescialli)
delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni
di cui alla lettera b) dello stesso n. 2; 
 
  dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli)  di
sanita' e di sussistenza che abbiano sette o piu'  anni  di  servizio
(complessivamente  nei  gradi  di  sergente,  sergente   maggiore   e
maresciallo) di  cui  almeno  quattro,  rispettivamente,  presso  gli
ospedali militari o infermerie presidiarle per quelli di  sanita',  e
presso gli stabilimenti di commissariato per quelli  di  sussistenza;
siano  stati  designati  dalle  autorita'  gerarchiche   ed   abbiano
frequentato un corso pratico di accertamento. 
 
  Art. 4.  -  All'atto  dell'ammissione  alle  accademie  militari  i
sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al  grado  per  la
durata dei  corsi;  il  relativo  provvedimento  sara'  adottato  con
determinazione ministeriale. 
 
  Qualora debbano cessare dalla qualita'  di  allievi  dei  corsi,  i
detti sottufficiali saranno reintegrati nel loro grado  ed  il  tempo
trascorso nelle accademie e' computato, in tal caso,  nell'anzianita'
di grado da sottufficiale. 
 
  Art. 5. - Nell'arma  dei  carabinieri  Reali  un  terzo  dei  posti
vacanti durante  l'anno  nei  gradi  di  subalterno  e'  devoluto  ai
sottotenenti provenienti  dai  marescialli  maggiori  dell'arma,  due
terzi ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre armi. 
 
  In difetto di elementi idonei di una delle predette  categorie,  le
proporzioni  sopra  indicate  possono   essere   variate   a   favore
dell'altra. 
 
  Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria  e  genio,  per  il
corpo di amministrazione e  per  gli  ufficiali  di  sussistenza,  un
sedicesimo delle  nomine  da  effettuare  annualmente  nel  grado  di
sottotenente e' devoluto ai sottotenenti  nominati  direttamente  dai
sottufficiali a norma dei  numeri  2°,  3°  e  4°  dell'art.  3;  tre
sedicesimi sono devoluti agli allievi reclutati dai sottufficiali, di
cui alla lettera b)  dei  numeri  1°  e  3°  dell'articolo  2,  ed  i
rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui albi lettera  a)  dei
numeri  1°  e  3°  dell'articolo  2,  nonche'  ai  sottufficiali  dei
carabinieri Reali di cui alla lettera c) dei numero 1°  dell'articolo
2 (in misura non superiore a nove, ogni anno, in totale). 
 
  Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra e' anche  compreso,
per le sole armi di fanteria e cavalleria, il numero dei sottotenenti
eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di  cui  al
numero 2° dell'articolo 3. 
 
  Nell'aliquota  di  dodici  sedicesimi,  di  cui  sopra,  e'   anche
compreso, per l'artiglieria ed il  genio,  il  numero  degli  ammessi
eventualmente alla relativa  scuola  di  applicazione,  a  norma  del
seguente articolo 10. 
 
  Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per
compensare  l'eventuale  difetto  od  eccedenza  di   una,   con   un
corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione  dell'altra;
fermo restando, pero', che il numero totale delle nomine deve  essere
quello necessario a mantenere,  nella  cifra  fissata  dalle  tabelle
annesse alla legge sull'avanzamento, la forza a  ruolo  prevista  per
ogni singolo anno. 
 
  Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel
grado di sottotenente  e'  devoluta  ai  sottufficiali  di  cui  alla
lettera b) del n. 2° dell'articolo 2 e tre quarti agli allievi di cui
alla lettera a) del predetto n. 2. 
 
  Anche per detti ufficiali le proporzioni  possono  essere  variate,
come sopra e' detto. 
 
  Art. 6. -  Gli  allievi  delle  accademie  militari  (di  qualunque
provenienza) che compiono i relativi corsi nello  stesso  anno,  sono
nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi
sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I
sottotenenti  che  conseguono  l'idoneita'  nella  seconda  sessione,
seguono nei ruoli, quelli che la conseguirono nella prima. 
 
  I sottotenenti reclutati dagli ufficiali  di  complemento,  di  cui
all'articolo 3, sono nominati in servizio permanente sotto la data di
cui sopra e seguono, nel rispettivo ruolo, l'ultimo  dei  provenienti
dalle accademie. 
 
  Art. 7. - I sottotenenti che provengono dai corsi  di  reclutamento
di  cui  all'articolo  2  e  quelli  reclutati  dagli  ufficiali   di
complemento, conseguono il grado di tenente, sempreche' prescelti per
l'avanzamento, dopo due anni di anzianita'  nel  grado  e  dopo  aver
compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione eventualmente
stabiliti dal regolamento. 
 
  L'aver compiuto con successo i corsi di  applicazione  suddetti  e'
condizione   necessaria   ma   non   sufficiente    per    conseguire
l'avanzamento. 
 
  Art. 8. - I sottotenenti di qualunque provenienza che non  superino
i corsi  di  applicazione  cessano  di  appartenere  ai  ruoli  degli
ufficiali in servizio permanente  e  sono  iscritti,  d'ufficio,  nei
ruoli degli ufficiali di complemento. 
 
  Tuttavia, coloro per i quali  il  comandante  della  scuola  faccia
conforme proposta, possono continuare nel servizio  presso  i  corpi,
conseguendo pero' la promozione a tenente con un anno di ritardo,  in
confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'articolo 7. 
 
  Art.  9.  -  I  sottotenenti  che   provengono   direttamente   dai
sottufficiali, di cui all'articolo  3,  sono  nominati  entro  il  31
dicembre  dell'anno,  sotto  una  data  posteriore   a   quella   dei
sottotenenti di cui all'articolo 6,  e  conseguono  la  promozione  a
tenente - sempreche' prescelti per l'avanzamento - dopo quattro  anni
di grado. 
 
  Gli  ufficiali  reclutati  come  dal   capoverso   precedente   non
frequentano i corsi di cui all'articolo 7. 
 
  L'avanzamento, nel servizio permanente effettivo, dei  sottotenenti
reclutati come sopra, e' limitato fino al grado di capitano. 
 
  Art. 12.  -  I  criteri  di  precedenza  nei  ruoli  del  grado  di
sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di  pari
anzianita', appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3,
10 e 15, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto  del  risultato
dei corsi di  accademia  e  dei  corsi  di  applicazione,  ove  siano
prescritti. 
 
  Nel regolamento sono stabilite del pari le  norme  per  determinare
l'anzianita' relativa  degli  allievi  delle  accademie  nonche'  dei
sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali,  per
cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente  i  corsi  e
partecipare alle  relative  sessioni  di  esame  e  siano  stati,  in
conseguenza, rinviati a corsi e sessioni successive. 
 
  Art. 13. - I due terzi dei posti spettanti  ai  tenenti,  come  dal
primo comma dell'art. 5, sono devoluti, nelle proporzioni in appresso
indicate, ai tenenti in servizio permanente  effettivo  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di  un  anno  di
anzianita' di grado e che,  dopo  il  compimento  di  apposito  corso
tecnico-professionale  di  abilitazione  al  servizio  dell'arma  dei
carabinieri Reali, vengono dichiarati idonei: 
 
  a) tre quarti ai tenenti provenienti dagli allievi delle  accademie
militari di cui al n. 1° dell'art. 2, lettere a) e b); 
 
  b) un quarto ai tenenti provenienti dai sottufficiali dell'arma dei
carabinieri Reali, nominati sottotenenti con le norme di cui al n. 1°
del citato articolo 2, lettera c). 
 
  In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le
proporzioni  sopraindicate   possono   essere   variate   in   favore
dell'altra. 
 
  Art. 15. - Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario
e veterinario militare  sono  reclutati,  mediante  concorso,  tra  i
giovani che non abbiano superato l'eta' di cui all'art. 1 e che siano
forniti dei seguenti titoli di studio: 
 
a)  per  i  medici:  diploma  di  abilitazione  all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo; 
 
  ovvero laurea in  medicina  e  chirurgia  conseguita  entro  il  31
dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31  dicembre
1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925; 
 
b) per i chimici farmacisti: diploma  di  abilitazione  all'esercizio
   della  professione  di   chimico   e   diploma   di   abilitazione
   all'esercizio della professione di farmacista; 
 
  ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica  e  diploma
in farmacia  conseguiti  entro  il  31  dicembre  1924  o,  ai  sensi
dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31
dicembre 1925; 
 
c) per i veterinari:  diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di veterinario; 
 
  ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924  o,
ai sensi dell'articolo 50 del R.  decreto  4  maggio  1925,  n.  876,
durante tutto l'anno accademico 1924-25. 
 
  Il concorso di ammissione e' per titoli e per esami, stabiliti  dal
regolamento. 
 
  Il reclutamento in base al presente articolo e' effettuato mediante
nomina a tenente in servizio permanente. 
 
  Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti sono
inviati a frequentare un corso presso la scuola  di  applicazione  di
sanita' militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare  un
corso  presso  la   scuola   di   applicazione   di   cavalleria   e,
successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso  un
centro rifornimento quadrupedi.  I  tenenti  veterinari,  provenienti
dagli  ufficiali  veterinari  di  complemento,  sono  dispensati  dal
frequentare il corso presso la scuola di applicazione. 
 
  Ai tenenti nominati in base al presente articolo e' fatto  divieto,
per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa  dal
servizio permanente. 
 
  Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici  farmacisti
e veterinari assumono come data di  anzianita'  nel  grado  suddetto,
quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che
non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. 
 
  Se  provengono  dagli  ufficiali  o   sottufficiali   in   servizio
permanente effettivo di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai
ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che  li  trasferisce  nel
corpo sanitario e veterinario. 
 
  Art. 19. - I capitani del servizio tecnico armi e munizioni  e  del
servizio  studi  ed  esperienze  del  genio  sono  tratti,   mediante
concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive armi che abbiano
compiuto con buon esito i corsi  di  applicazione  di  artiglieria  e
genio ovvero siano in possesso di  lauree  da  stabilirsi  con  norme
regolamentari; occorre inoltre che abbiano  superato  apposito  corso
superiore tecnico. 
 
  L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni e  al  servizio
studi ed esperienze del genio e' definitiva. 
 
  Il  reclutamento  nel  servizio   tecnico   automobilistico   viene
effettuato, in base a concorso,  tra  i  capitani  ed  i  tenenti  in
servizio permanente effettivo di artiglieria e del genio e tra quelli
delle altre armi che posseggano la laurea in ingegneria di  qualsiasi
specie, in chimica pura ed industriale, in matematica  ed  in  fisica
per aver superato  tutti  gli  esami  di  profitto  prescritti  dagli
statuti  delle   rispettive   scuole   di   ingegneria   e   facolta'
universitarie. 
 
  Tutti gli ufficiali concorrenti debbono: 
 
  a) se capitani: aver prestato servizio complessivo per non meno  di
tre anni presso unita' motorizzate; 
 
b) se tenenti: avere almeno otto anni di effettivo servizio  militare
di cui non meno di tre compiuti pressa reparti. 
 
  I  designati  sono  nominati  «  aggregati  al  servizio,   tecnico
automobilistico  »  ed  in  tale  veste  devono  compiere  con  esito
favorevole: 
 
  1°   il   corso   superiore   automobilistico   (se   non   l'hanno
precedentemente frequentato); 
 
  2° un esperimento pratico di diciotto  mesi  nel  servizio  tecnico
automobilistico. 
 
  Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione inappellabile
del Ministro, previa proposta di apposita  commissione  da  nominarsi
con   decreto   Ministeriale,   assegnati   al    servizio    tecnico
automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze  nel
servizio stesso. 
 
  Tale assegnazione e' definitiva. 
 
  Art. 20. - Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni  e'
tratto, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali  delle  armi
di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente,  scelti  dal
Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura  e
foreste. 
 
  I tenenti promossi capitani durante il  periodo  di  esperimento  o
durante  i  corsi  di  cultura   tecnico-professionale,   cui   siano
successivamente assoggettati, possono,  anche  con  il  nuovo  grado,
essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni. 
 
  Per poter  essere  assegnati  al  personale  dei  depositi  cavalli
stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria  o
di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo  di  esperimento  di
due anni  ed  aver  superato  apposito  esame,  in  base  alle  norme
stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per  l'agricoltura
e foreste. 
 
  Il  personale  direttivo  dei  centri  rifornimento  quadrupedi  e'
reclutato, con la carica di vice  direttore,  dagli  ufficiali  delle
armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti
dal Ministero della guerra. 
 
  Per poter essere assegnati al  personale  dei  centri  rifornimento
quadrupedi, con la carica di vice direttore, i capitani delle armi di
cavalleria o di artiglieria  debbono  aver  compiuto  un  periodo  di
esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto  del
Ministro per la guerra. 
 
  L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e  centri
rifornimento quadrupedi e' definitiva. 
 
  Art. 21. - Per conseguire la nomina a sottotenente  complemento  e'
necessario soddisfare alle seguenti condizioni: 
 
  1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto
la cittadinanza italiana  debbono  dimostrare  di  essere  liberi  da
qualunque obbligo di servizio militare da adempiere  nello  Stato  da
cui provengono; 
 
  2° aver compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 40°. 
 
  Pero' il limite superiore e' portato a 50 anni  per  i  marescialli
maggiori dell'arma dei carabinieri  Reali  che  facciano  domanda  di
conseguire la nomina predetta all'atto del loro invio in congedo; e a
55 anni per i sottufficiali e militari di truppa delle varie  armi  e
corpi che abbiano prestato servizio in  reparti  operanti  o  comandi
mobilitati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918. 
 
  I  marescialli  maggiori  dei  CC.   BR.   che   vengano   nominati
sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina; 
 
  3° aver sempre tenuto regolare condotta civile,  morale,  politica,
da valutarsi  a  giudizio  insindacabile  dell'amministrazione  della
guerra; 
 
  4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti  dalle  altre
disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento. 
 
  Art. 22. - Oltre a quanto, e' stabilito dalle disposizioni  vigenti
circa  l'obbligo  di  frequenza  dei  corsi  allievi   ufficiali   di
complemento, d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo  in  quello
degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono
essere tratti normalmente, per l'arma o corpo cui appartengono, e nei
quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo
articolo 23, da una delle seguenti categorie: 
 
  1° militari che abbiano  compiuto  con  esito  favorevole  i  corsi
allievi ufficiali di complemento e  che,  nominati  aspiranti,  siano
stati riconosciuti meritevoli della nomina a sottotenente; 
 
  2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari  dopo
il secondo anno di corso, porcile siano risultati idonei  agli  esami
delle materie di carattere militare; 
 
  3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio  che
abbiano ottenuto l'ammissione alla scuola stessa come dall'art. 10; 
 
  4° sottufficiali  congedati  provvisti  di  titoli  di  studio  non
inferiori a quelli pei quali  vige  l'obbligo  della  frequenza  dei`
corsi  allievi  ufficiali  di  complemento,  che   siano   dichiarati
meritevoli dalle competenti commissioni  di  avanzamento  e  superino
apposito esperimento pratico  da  determinarsi  dal  Ministero  della
guerra. In mancanza del titolo di  studio,  il  sottufficiale  dovra'
sostenere, con successo, apposito esame di cultura  generale  seconda
programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra; 
 
  5° militari in congedo illimitato i  quali  abbiano  conseguito  la
idoneita' a sergente, siano in  possesso  di  titoli  di  studio  non
inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi
allievi ufficiali di  complemento  e  superino  apposito  esperimento
pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. 
 
  Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli
esami finali stabiliti per i detti corsi; 
 
  6° militari in congedo illimitato  che,  non  soggetti  al  momento
della chiamata della classe di leva all'obbligo della  frequenza  dei
corsi allievi ufficiali di complemento, si  trovino  in  possesso  di
titoli di studio superiori a quelli pei quali  vige  tale  obbligo  e
sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti pei  corsi
stessi. 
 
  Art. 23. - La nomina a sottotenente di  complemento  nell'arma  dei
carabinieri  Reali  puo'  essere  conferita,  in   ogni   tempo,   ai
sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di  appartenere
all'accademia militare di Modena  dopo  il  secondo  anno  di  corso,
purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari. 
 
  In tempo di pace  la  nomina  a  sottotenente  di  complemento  dei
carabinieri  Reali  puo'  essere  conseguita,  dietro  domanda  degli
interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di  cultura  e
di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano  dichiarati  idonei
secondo le norme stabilite dal regolamento: 
 
  a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri  dei  carabinieri
Reali,  congedati,  che  siano  provvisti  di  diploma  di  maturita'
classica o scientifica o di  altro  titolo  di  studio  equipollente,
qualunque sia  il  periodo  di  servizio  da  sottufficiale  prestato
nell'arma; 
 
  b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri  dei  carabinieri
Reali,  congedati,  che  abbiano  conseguita  l'ammissione  al  liceo
classico  o  scientifico,  o  all'istituto   tecnico   superiore,   o
posseggano  altro  titolo  di  studio  equipollente,  ovvero   titoli
corrispondenti dell'antico ordinamento  scolastico,  purche'  contino
sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma; 
 
  c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali,  all'atto  della
loro cessazione dal  servizio,  purche'  abbiano  acquistato  in  via
normale il diritto al collocamento a  riposo  per  aver  compiuto  il
periodo minimo di servizio all'uopo prescritto. 
 
  I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici
farmacisti) e del  corpo  veterinario  sono  normalmente  tratti  dai
militari che siano provvisti del prescritto titolo di studio  di  cui
all'articolo 15 (ad eccezione dei chimici  farmacisti  pei  quali  e'
sufficiente il  solo  diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di  farmacista)  ed  abbiano  superato  i  corsi  allievi
ufficiali di complemento. Possono pero' essere reclutati anche  dagli
ufficiali inferiori  di  complemento,  sottufficiali  e  militari  di
truppa di qualsiasi arma o corpo che siano provvisti  del  titolo  di
studio prescritto  dall'art.  15  (salvo  per  i  chimici  farmacisti
l'eccezione  di  cui  sopra)  ed  abbiano   superato   gli   appositi
esperimenti. 
 
  I sottotenenti di complemento nominati in base al presente  decreto
salvo gli eventuali maggiori  obblighi  per  quelli  provenienti  dai
corsi allievi ufficiali di  complemento  e  per  quelli  appartenenti
all'arma  dei  carabinieri  Reali   e   salva   l'eccezione   sancita
dall'ultimo comma del n. 2° dell'articolo  21,  debbono  prestare  un
servizio di prima nomina della durata e nel tempo da  stabilirsi  dal
Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese. 
 
  Art. 35. - I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al  4
novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di  servizio
effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione
presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a  loro
domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva
arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di  studio
salva l'eccezione di cui nel  seguente  comma,  e  senza  obbligo  di
sostenere speciali esami di cultura e  di  idoneita',  purche'  siano
dichiarati idonei da speciali commissioni  reggimentali,  secondo  le
norme stabilite dal regolamento. 
 
  I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento
nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti),
e nel corpo veterinario,  debbono  essere  provvisti  dei  titoli  di
studio di cui  all'articolo  23  e  aver  superato  lo  stesso  esame
stabilito dal regolamento per i  sottotenenti  di  complemento  delle
varie armi e  corpi  provvisti  del  detto  titolo  che  chiedano  il
passaggio nel corpo sanitario militare o nel corpo veterinario. 
 
  Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge
27 giugno 1929, n. 1185.