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LEGGE 10 gennaio 1935, n. 25

Conversione in legge, con modificazione del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia. (035U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-2-1935
al: 14-5-1940
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo; 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n.  816,
contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di  zolfo
della Sicilia, con la seguente modificazione: 
 
  All'art. 1, 1° capoverso, e' sostituito il seguente: 
 
  « A partire dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  la
riduzione attualmente vigente sugli estagli dovuti  in  natura  e  in
denaro dagli esercenti ai proprietari o da subgabelloti o  cottimisti
generali ai  gabelloti  delle  miniere  di  zolfo  della  Sicilia  e'
elevata, fino al 31  dicembre  1935,  al  60  per  cento,  a  favore,
rispettivamente, degli esercenti subgabelloti e  cottimisti  generali
». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 10 gennaio 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                      MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI.