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REGIO DECRETO 1 dicembre 1934, n. 2256

Aggiunte al regolamento generale di pilotaggio approvato con R. decreto 29 aprile 1926, n. 778. (034U2256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1935
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-2-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale di pilotaggio nei porti del Regno;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1498, col quale vennero apportate aggiunte all'art. 17 del suddetto regolamento;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico



Agli articoli 1 e 17 del vigente regolamento generale di pilotaggio, approvato col R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, così come modificato dal R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1498, sono apportate le seguenti aggiunte:

All'art. 1. - « I pratici locali, regolarmente autorizzati a norma del precedente capoverso, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all'atto in cui venga in questa istituito un Corpo di piloti, potranno essere dal Ministero nominati piloti effettivi, su proposta della Capitaneria di porto, purché posseggano i requisiti indicati alle lettere a), d) ed f) del seguente art. 17 ».

All'art. 17. - « Quando invece sia andato deserto un concorso per pilota di un porto di seconda categoria, il Ministero potrà autorizzare la competente Capitaneria di porto a conferire l'incarico del pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, ad altrettanti pratici locali conformemente all'art. 1 penultimo comma, del presente regolamento.

« I pratici locali dovranno possedere tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, salvo che il tirocinio di cui alla lettera c) potrà essere costituito in parte da navigazione di coperta e in parte da esercizio di pesca, o di traffico locale, purché la navigazione sia almeno di 18 mesi.

« I pratici locali che abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere dal Ministero nominati piloti effettivi, su proposta della competente Capitaneria di porto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno III

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PUPPINI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 149. - MANCINI.