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REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1868

Modifiche al R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, per quanto riguarda il compenso dovuto alle Aziende esercenti..linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali. (034U1868)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2158 (in G.U. 22/01/1935, n. 18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-11-1934 al: 9-6-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi ferroviarie approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 242, con il quale viene aumentato il peso massimo dei pacchi postali;
Riconosciuta la necessità urgente ed'assoluta di modificare la misura del compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 1 del R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, è modificato come segue:

«Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di L. 0,40 per pacchi fino a kg. 10 di peso, di L. 0,50 per pacchi fino a kg. 15 di peso, e di L. 0,60 per pacchi fino a kg. 20 di peso, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste».