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REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1587

Requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato. (034U1587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  25-10-1934 al: 16-4-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di dettare norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I requisiti per ottenere l'ammissione a concorsi di nomina ad impiego civile o militare nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Per le nomine ad ufficiale nelle Forze armate dello Stato, che debbano essere precedute da appositi corsi, il disposto del primo comma del presente articolo va osservato in sede di concorso per la ammissione ai corsi medesimi.