stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-10-1934
al: 31-12-1938
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere
all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e  la  giustizia,  di  concerto  con  quelli  per
l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
        Istituzione dei centri di rieducazione dei minorenni. 
 
  In ogni sede di Corte d'appello o di  sezione  di  Corte  d'appello
sono Istituiti, in unico edificio, un  riformatorio  giudiziario,  un
riformatorio per corrigendi, un carcere  per  minorenni,  nonche'  un
centro di osservazione per minorenni organizzato dall'Opera nazionale
per la protezione della maternita' e dell'infanzia. 
 
  Il complesso di questi istituti ha nome: « Centro  di  rieducazione
dei minorenni ». 
 
  Nello stesso edificio funzionano il tribunale per i minorenni e  la
sezione di Corte d'appello per i minorenni.