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REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1378

Norme di condominio delle cooperative a contributo statale mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (034U1378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-9-1934 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 40 del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, approvante le norme di condominio per le cooperative a contributo statale e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti;
Viste le norme stesse;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Il condominio nelle cooperative a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è disciplinato dalle seguenti norme:

Art. 1



Le disposizioni contenute nelle presenti «Norme di condominio» costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da stipularsi tra il socio, la cooperativa cui egli appartiene e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le dette disposizioni vincolano il condomino ed i suoi successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura finchè tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati.