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REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1378

Norme di condominio delle cooperative a contributo statale mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (034U1378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-9-1934
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 40  del  R.  decreto-legge  4  gennaio  1934,  n.  57,
approvante le norme di condominio per  le  cooperative  a  contributo
statale e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti; 
 
  Viste le norme stesse; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia,  per
le finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il condominio  nelle  cooperative  a  contributo  statale  e  mutuo
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' disciplinato dalle
seguenti norme: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni contenute  nelle  presenti  «Norme  di  condominio»
costituiscono  parte  integrante  del   contratto   di   assegnazione
definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio  individuale
stipulato o da stipularsi tra  il  socio,  la  cooperativa  cui  egli
appartiene e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 
 
  Le dette disposizioni vincolano il condomino ed i suoi successori a
qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura  finche'
tutti gli alloggi compresi nello  stesso  edificio  non  siano  stati
ammortizzati o riscattati.