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REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1350

Esecutorietà della Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933. (034U1350)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/1934
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-9-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale è stata data esecuzione nel Regno al Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa-Sede e l'Italia;
Vista la Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933.