stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 aprile 1934, n. 696

Divieto di adottare nelle scuole medie i libri di testo i cui autori esercitino sulle stesse ufficio direttivo o ispettivo. (034U0696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  19-5-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e il regolamento 30 aprile 1924, n. 965, e in particolare le disposizioni, ivi comprese, riguardanti la scelta e l'adozione dei libri di testo nelle scuole medie;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I libri di testo compilati da funzionari che siano investiti, per attribuzioni normali d'ufficio, di una funzione direttiva o ispettiva, sugli Istituti Regi, pareggiati o parificati d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica o d'istruzione secondaria d'avviamento professionale, non possono essere adottati negli istituti stessi.