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REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1934, n. 654

Tutela della maternità delle lavoratrici. (034U0654)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 luglio 1934, n. 1347 (in G.U. 25/08/1934, n. 199).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 12-5-1934
al: 3-1-1951
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla emanazione di
norme per la tutela della maternita' delle lavoratrici; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto  col
Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il lavoro delle donne  alla  dipendenza  di  datori  di  lavoro  e'
disciplinato dalle norme seguenti a tutela della maternita'. 
 
  Tali norme  debbono  essere  osservate  anche  nei  riguardi  delle
allieve dei laboratori-scuola, salvo le esenzioni prevedute dall'art.
2. 
 
  Dette norme non si applicano nei riguardi: 
 
a) delle donne addette ai lavori domestici inerenti alla  vita  della
famiglia; 
 
b) della moglie, delle parenti e delle affini,  non  oltre  il  terzo
   grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed  a
   suo carico; 
 
c) delle donne lavoranti al  proprio  domicilio,  salvo  il  disposto
dell'art. 18; 
 
d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle  Provincie  e
   dei  Comuni  e  delle  istituzioni  pubbliche  di   assistenza   e
   beneficenza; 
 
  c) delle donne occupate nei Regi istituiti di istruzione, anche  se
aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa,  e
nelle aziende dello  Stato,  delle  Provincie,  dei  Comuni  e  delle
istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,   quando   da
disposizioni  legislative   e   regolamentari   sia   prescritto   un
trattamento  non  inferiore  a   quello   stabilito   dalle   singole
disposizioni del presente decreto. 
 
  Gli istituti e le aziende per i quali ricorrano  dette  condizioni,
saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni,  di
intesa con il Ministro che esercita la vigilanza su di essi; 
 
f)  delle  donne  addette  a  lavori  agricoli,  salvo  il  disposto,
dell'art. 3.