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LEGGE 29 gennaio 1934, n. 321

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo. (034U0321)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-3-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765,  convertito
nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Il riconoscimento di cui al comma  precedente  non  potra'  essere
decretato: 
 
  a) se non possa farsi fondata previsione che  il  provento  globale
dell'imposta di  cura,  del  contributo  speciale  di  cura  e  delle
contribuzioni speciali di cui agli articoli 12  e  15  raggiunga  una
media annua di lire 20.000; 
 
  b) se la stazione non possegga alcun ambiente di  ritrovo  (teatri,
cinematografi, campi di sport) e se  l'attrezzatura  alberghiera  non
raggiunga, nel suo complesso  (alberghi,  pensioni,  ville  e  camere
mobiliate d'affitto), la capacita' di 300 letti; 
 
  c)  se  il  territorio  difetti  degli  impianti  igienico-sanitari
(acquedotto, fognatura od altri impianti idonei  per  lo  smaltimento
dei materiali di  rifiuto,  macello  e  locale  d'isolamento  per  le
malattie infettive), del  servizio  farmaceutico  e  dei  servizi  di
vigilanza igienica e di polizia urbana; 
 
  d) se, nel caso di  stazioni  di  cura  d'acque,  gli  stabilimenti
relativi all'utilizzazione di esse  non  siano  stati  autorizzati  a
norma di legge e gli impianti non presentino le  speciali  condizioni
richieste  dalle  maggiori  esigenze  di   una   stazione   di   cura
propriamente detta».