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LEGGE 5 febbraio 1934, n. 163

Costituzione e funzioni delle Corporazioni. (034U0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-3-1934
al: 17-8-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
             COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CORPORAZIONI. 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI  della  Carta  del
lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal R. decreto 1° luglio
1926, n. 1130, sono istituite con decreto del Capo  del  Governo,  su
proposta del  Ministro  per  le  corporazioni,  sentito  il  Comitato
corporativo centrale.