stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 85

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il loro trasferimento nel Corpo di stato maggiore. (034U0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-2-1934 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo M. del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:

a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente;

b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia o di reparto corrispondente), col grado di capitano;

c) i tenenti colonnelli:

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria;

due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore:

d) i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i Colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive almeno una per i colonnelli del genio);

e) i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unità;

f) i generali di divisione: un periodo continuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e perciò ne consenta i giudizi delle superiori autorità.