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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2424

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Cameri, della provincia di Novara, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490. (033U2424)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-6-1934
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, numero 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Veduta la liquidazione eseguita dal Regio provveditore  agli  studi
di Torino del contributo da consolidare a carico del comune di Cameri
nella annua somma di L. 1000 per il periodo 1° luglio -  31  dicembre
1930 e di L. 3019,80 per l'anno 1931; 
 
  Veduta la deliberazione di accettazione del Comune predetto; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' stabilito in L. 3519,80 il contributo che il comune  di  Cameri,
della provincia di Novara, deve complessivamente versare  alla  Regia
tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1930  -  31  dicembre
1931, in applicazione dell'art. 12, della legge 7 gennaio 1929, n. 8,
e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.