stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. 1699

Nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale. (033U1699)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 307 (in G.U. 07/03/1934, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-1-1934
al: 6-3-1934
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito con la
legge 12 gennaio 1933, n. 48; 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 2036; 
 
  Considerata la necessita' urgente ed  assoluta  di  adottare  nuove
disposizioni per l'industria zolfifera nazionale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i  Ministri  per
la grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito, con sede in Roma,  l'Ufficio  per  la  vendita  dello
zolfo  italiano,  avente  per  oggetto  la  vendita,  per  conto  dei
produttori nel loro  interesse  comune,  degli  zolfi  grezzi  (fusi)
ottenuti dalla lavorazione di tutte le miniere esistenti nel Regno. 
 
  A tal fine  e'  affidata  esclusivamente  all'Ufficio  predetto  la
vendita degli stocks di zolfi grezzi (fusi) esistenti  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto, che a tale data siano  ancora  di
proprieta', dei rispettivi  produttori,  e  la  vendita  degli  zolfi
grezzi (fusi) di nuova produzione. 
 
  La vendita degli stocks avra' la  precedenza  sulla  vendita  degli
zolfi di nuova produzione. 
 
  L'Ufficio vende gli zolfi grezzi direttamente a mezzo di agenzie  o
di speciali organizzazioni all'uopo delegate. 
 
  Saranno rispettate e lasciate alla libera esecuzione dei prodottori
o loro aventi causa, nel loro esclusivo interesse, quelle vendite  di
zolfi  grezzi  gia'  prodotti  o  da   produrre   che,   a   giudizio
insindacabile dell'Ufficio, risultino concluse in  data  anteriore  a
quella di pubblicazione del presente decreto. 
 
  Sara' altresi' lasciata libera la rivendita degli zolfi di  cui  al
precedente comma. 
 
  La durata dell'Ufficio e' fissata fino al 31 luglio 1940.