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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1595

Trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. (033U1595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 243 (in G.U. 01/03/1934, n. 50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-12-1933 al: 30-6-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 giugno 1910, n, 306;
Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, che approva il regolamento per la Cassa pensioni del personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di attuare la riforma della predetta Cassa pensioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale addetto ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compresi i dirigenti, dipendente dalle Aziende esercenti i servizi sovvenzionati postali e commerciali alle quali, dalle relative convenzioni con la Stato, è fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, è inscritto alla «Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati».

La Cassa pensioni costituisce una gestione autonoma dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, è eretta in ente morale ed è amministrata dal Comitato di cui agli articoli 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 456.