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REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1579

Estensione a tutto il territorio del Regno del diritto riservato al Regio demanio di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche (033U1579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/1933
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  6-12-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, col quale fu avocato al Regio demanio il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente in tutta la regione Appenninico-Adriatica, indicata nell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge;
Ritenuta la necessità di riservare al Regio demanio l'accennato diritto di utilizzazione industriale in qualunque altra parte del Regno;
Visto l'art. 3 del ripetuto Regio decreto-legge;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente, devoluto al Regio demanio dello Stato, in base all'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, è esteso a tutto il territorio del Regno, restando salvo ed immutato ogni diritto relativo al loro uso terapeutico.