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REGIO DECRETO-LEGGE 22 giugno 1933, n. 930

Istituzione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito». (033U0930)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1890 (in G.U. 23/01/1934, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-8-1933
al: 18-12-2000
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed  assoluta  di  costituire,  a
vantaggio dei sottufficiali  dell'Esercito,  un  ente  giuridicamente
riconosciuto, con scopi di previdenza e assistenziali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri. 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A datare dal 1° luglio 1933-XI e' istituito,  presso  il  Ministero
della guerra, un «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito»,
al quale sono affidati i seguenti compiti: 
 
  1° corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali del Regio
esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri  Reali,  all'atto
della  loro  cessazione   dal   servizio,   indipendentemente   dalla
indennita' di buonuscita che corrisponde ai  marescialli  l'Opera  di
previdenza; 
 
  2° elargire ai sottufficiali  predetti  dei  sussidi,  in  caso  di
comprovato bisogno, per speciali circostanze. 
 
  Dalla concessione del beneficio di cui  al  precedente  n.  1  sono
soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e quelli che, comunque,
siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o  ad
indennita'.