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LEGGE 15 giugno 1933, n. 886

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati fra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931. (033U0886)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1933.
Gli Accordi sono pubblicati in S.O. relativo alla G.U. 27 luglio 1933-XI, n. 173.
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  11-8-1933

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:

1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);

2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);

3° Accordo fra le Autorità doganali per facilitare l'accertamento dei trittici non scaricati o smarriti.