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REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 694

Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate del 9 dicembre 1923. (033U0694)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1933
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-7-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, allo Statuto ed al Protocollo di firma, sul regime internazionale delle strade ferrate, stipulati a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 9 dicembre 1923.