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LEGGE 10 aprile 1933, n. 414

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dal pagamento delle tasse consolari sui certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro. (033U0414)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-5-1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato approvazione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione, a titolo di reciprocità, dal pagamento delle tasse consolari relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione, da parte delle rispettive Autorità consolari, dei certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.