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REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1933, n. 18

Provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati. (033U0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1933
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1933, n. 683 (in G.U. 30/06/1933, n. 150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1933 al: 31-12-1959
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del testo unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile Approvato con decreto Reale 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª);
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, relativo al riordinamento delle aliquote delle imposte dirette;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, portante sgravi tributari;
Visto il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1927, n. 1608;
Ritenute la necessità e l'urgenza del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1933 l'aliquota dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile classificati in categoria C-2 dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, è fissata nella misura dell'8 per cento.