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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 5

Costituzione dell'«Istituto per la ricostruzione industriale», con sede in Roma. (033U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 maggio 1933, n. 512 (in G.U. 02/06/1933, n. 128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-1-1933
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di  completare  l'organizzazione
creditizia mediante la creazione di  un  nuovo  Istituto  di  diritto
pubblico,  la  cui  azione  si  rivolga  piu'  particolarmente   alla
riorganizzazione tecnica  economica  e  finanziaria  delle  attivita'
industriali del Paese e  che,  per  opportuna  unita'  di  indirizzo,
assuma  anche  le  gestioni  attualmente  affidate  all'Istituto   di
liquidazioni, di cui al R. decreto legge 6 novembre 1926, n. 1832,  e
successive modificazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro per  le  finanze,
di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' costituito di norma  un  Ente  di  diritto  pubblico  denominato
«Istituto per la ricostruzione industriale». 
 
  Esso comprende le seguenti Sezioni: 
 
  1° Sezione finanziamenti industriali; 
 
  2° Sezione smobilizzi industriali. 
 
  Ciascuna Sezione e' giuridicamente autonoma con proprio bilancio  e
distinto patrimonio.