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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1940

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932 n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna, il 22 giugno 1932 fra l'Italia e la Svizzera: a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923; b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame. (032U1940)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-2-1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo, alla tubercolinizzazione del bestiame.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Acerbo.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.