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REGIO DECRETO 5 dicembre 1932, n. 1841

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro. (032U1841)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1933
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  11-2-1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Vista la tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella approvata con decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore di lavoro giornaliero o le 48 ore settimanali è aggiunta la seguente voce:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 79. - Ferzi.