Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10
settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per
le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o
le 48 ore settimanali di lavoro. (032U1841)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1933