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REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1728

Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro. (032U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal: 28-1-1933
al: 20-5-1941
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento  dei  posti
notarili; 
 
  Visto il R.  decreto  14  novembre  1926,  n.  1953,  che  contiene
disposizioni per la esecuzione della legge suindicata; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la opportunita' di modificare le disposizioni del predetto
R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ogni sede notatile che si rende vacante e' messa a concorso  fra  i
notai in esercizio mediante pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
del Ministero di grazia e giustizia, da  farsi  entro  15  giorni  da
quello  in  cui  perviene  la  notizia  della  vacanza  allo   stesso
Ministero. 
 
  I notai che intendono concorrere  alla  sede  vacante  debbono  far
pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 30  giorni  da
tale pubblicazione, le  loro  domande  corredate  dai  documenti  che
credano di unirvi e dalla quietanza di versamento presso un  archivio
notarne distrettuale o sussidiario  della  tassa  di  concorso  nella
misura di L.  50.  La  tassa  e'  di  L.  30  per  ciascuna  sede  se
l'aspirante concorre a piu' sedi vacanti  messe  a  concorso  con  lo
stesso avviso. 
 
  Il Ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti  ed
assunte, ove occorra, le opportune informazioni,  provvede  nel  piu'
breve tempo possibile all'assegnazione della sede. 
 
  Qualora  partecipino  al  concorso  notai  rimasti  o  aggiunti  in
soprannumero ovvero notai che si  trovino  nella  posizione  indicata
nell'art. 13 del R. decreto-legge  28  dicembre  1924,  n.  2124,  il
Ministero, nella decisione del concorso, tiene conto dei  diritti  di
preferenza  stabiliti  negli  articoli  12  e  13  del  predetto   R.
decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2124.