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REGIO DECRETO 5 novembre 1932, n. 1407

Provvedimenti di clemenza per mancanze commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. (032U1407)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1932)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-11-1932

Art. 1



Sono condonate le seguenti punizioni, già inflitte o da infliggersi, relative a mancanze commesse dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, in Patria e nelle Colonie o nelle isole dell'Egeo:
a) sospensione dall'impiego (esclusa quella di cui all'articolo 66 della legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni);
b) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia di cui al R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1403);
c) retrocessione dal grado:
ai sensi della lettera a), del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 gennaio 1907, n. 115, e successive modificazioni, o del n. 687 del regolamento di disciplina militane per il Regio esercito 24 giugno 1929;
o ai sensi della lettera a) n. 1 dell'art. 92 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 8 giugno 1931, n. 914, o della lettera d) n. 8 dell'articolo 216 del regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;
o ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.
Tale condono è limitato solo al conferimento del grado senza dar luogo a riammissione in servizio;
d) passaggio alle compagnie di correzione, purché esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso, o contro le patrie istituzioni.