stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1932, n. 1260

Disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro. (032U1260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1932, n. 2057 (in G.U. 29/03/1933, n. 74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-10-1932
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di  disciplinare  la
conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro; 
 
  Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta di S.  E.  il  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro,
Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di  concerto  con  i
Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura
e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli estratti o concentrati di pomodoro in conserva ed i  succhi  di
pomodoro debbono essere  prodotti  direttamente  dal  frutto  fresco,
maturo, sano e ben lavato, e conservati, subito dopo  la  produzione,
e, in ogni caso,  non  oltre  il  31  ottobre  di  ciascun  anno,  in
recipienti di  bande  stagnate  o  di  vetro,  idonei,  ermeticamente
chiusi, di capacita' non superiore ai litri 20. 
 
  Con determinazione del Ministro per le  corporazioni,  di  concerto
con il Ministro per l'interno, sentito l'Istituto  nazionale  per  le
conserve   alimentari,   potranno   essere   autorizzati,   per    la
fabbricazione dei  recipienti  di  cui  al  comma  precedente,  altri
materiali riconosciuti idonei, purche' non cedano  piombo,  zinco  od
altri metalli tossici al prodotto conservato. 
 
  E',  tuttavia,  ammessa  per  i  doppi  e  tripli  concentrati   la
conservazione anche in fusti di legno ed  altri  recipienti,  purche'
idonei, soltanto se collocati, entro il termine di cui al  precedente
primo comma, in frigorifero. 
 
  La permanenza nei frigoriferi dei fusti o degli  altri  recipienti,
di cui al comma precedente, non potra' essere superiore  ad  un  anno
dall'introduzione. 
 
  Sono esclusi dall'osservanza delle presenti disposizioni le  farine
di pomodoro ed i concentrati solidi in pani.