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LEGGE 3 giugno 1932, n. 879

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 fra il Regno d'Italia ed il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze: 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note; 2° Trattato di commercio italo-higiazeno. (032U0879)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-8-1932

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n.295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:

1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note;

2° Trattato di commercio italo-higiazeno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X


VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Ciano - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.


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N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1932-X, n. 88.