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REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1932, n. 865

Nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930. (032U0865)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1932, n. 2038 (in G.U. 07/03/1933, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-8-1932
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  emanate  in  conseguenza  del
terremoto  del  28  dicembre   1908,   approvato   con   il   decreto
Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni e
disposizioni integrative; 
  Visti i Regi decreti-legge 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio
1924, n. 75; 
  Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899; 
  Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di  disciplinare,  con  apposite
norme adeguate alla particolare condizione topografica e  demografica
dell'isola Stromboli, la concessione  del  contributo  diretto  dello
Stato a favore dei danneggiati dalla  eruzione  dello  Stromboli  del
settembre 1930; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa di L. 300.000 a  carico  del  bilancio  del
Ministero dei lavori pubblici, per la corresponsione  del  contributo
dello  Stato  relativo  alle  riparazioni,  ricostruzioni   o   nuove
costruzioni  dei   fabbricati   urbani,   rustici   ed   industriali,
danneggiati o distrutti, nell'isola  Stromboli,  dalla  eruzione  del
settembre 1930. 
  Detta somma sara' trasportata  dal  bilancio  del  Ministero  delle
finanze a quello del Ministero dei lavori pubblici, prelevandola  dal
fondo per le obbligazioni terremoti, autorizzato con l'art. 4 del  R.
decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899. 
  Sara' conseguentemente ridotta di eguale importo  la  spesa  di  L.
1.000.000  autorizzata  con  l'art.   1   (ultimo   comma)   del   R.
decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87.