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LEGGE 3 giugno 1932, n. 853

Approvazione dell'Accordo italo-greco per l'esenzione reciproca dall'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporti marittimi, stipulato in Atene il 15 gennaio 1932. (032U0853)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
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