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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1932, n. 813

Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. (032U0813)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1884 (in G.U. 01/02/1933, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-7-1932
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di   regolare   la
navigazione dei motoscafi e delle imbarcazioni  con  motore  entro  o
fuori bordo destinati a navigare per uso privato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con il  Ministro  per  l'interno,  per  le
finanze,  per  la  giustizia  e  gli  affari  di  culto  e   per   le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti del presente decreto denominasi: 
    Motoscafo - ogni imbarcazione di stazza lorda uguale od inferiore
a 25 tonnellate provvista  di  motore  a  scoppio  od  a  combustione
interna. Per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano al  limite
di 25 tonnellate di stazza lorda potra' essere sostituito  il  limite
di 25 tonnellate di dislocamento; 
    Motore fuori bordo - ogni  motore  amovibile  di  qualsiasi  tipo
applicabile ad una imbarcazione. 
 
  I motoscafi e le  imbarcazioni  con  motore  entro  o  fuori  bordo
destinati a navigare per uso privato sono  soggetti  alle  norme  del
presente decreto. 
 
  E' da intendersi per uso privato qualsiasi uso dal quale  esuli  il
fine di speculazione. 
 
  La stazza e' accertata con le  norme  stabilite  dall'art.  21  del
regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916. n.
202. 
 
  Le  norme  del  presente  decreto   non   sono   applicabili   alle
imbarcazioni per motori fuori bordo della cilindrata complessiva  non
superiore a 500 c.c., se a scoppio, o di potenza non  superiore  agli
11 HP, ove si tratti di motori di altro tipo, ne' ai  motori  stessi,
ne' alle persone che  li  conducono,  salvo  che  le  norme  medesime
dispongano diversamente.