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REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1932, n. 756

Autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie. (032U0756)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1832 (in G.U. 26/01/1933, n. 21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-7-1932
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 giugno 1932, n. 580, che autorizza la spesa di  L.
750.000.000 per l'esecuzione di opere  straordinarie  urgenti,  e  la
legge  di  pari  data  n.  579,  che  autorizza  la  spesa   per   il
completamento di opere dipendenti da terremoti e da danni di guerra; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere
all'integrazione della spesa di cui alle due  leggi  sopracitate  per
l'esecuzione  di  opere  pubbliche  straordinarie   di   inderogabile
urgenza; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto  con
i Ministri per l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 in aggiunta a  quella  di
cui alle leggi 6 giugno 1932, n. 580 e n. 579,  per  l'esecuzione  di
opere  straordinarie  urgenti  e  per  il  completamento   di   opere
dipendenti da terremoti. 
 
  Di detta somma, L. 180.000.000 saranno  stanziate  nello  stato  di
previsione della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  L.
20.000.000 in quello del Ministero dell'interno. 
 
  I Ministri per i lavori pubblici e per l'interno hanno facolta'  di
impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33 e successivi le
spese occorrenti per l'esecuzione delle opere predette. 
 
  Con decreti degli stessi Ministri, di concerto con  quello  per  le
finanze, saranno  rispettivamente  determinate  l'attribuzione  delle
dette somme ai singoli gruppi  e  specie  di  opere  e  le  eventuali
variazioni fra gruppo e gruppo.