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REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1932, n. 723

Modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, relativo a provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume. (032U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2037 (in G.U. 07/03/1933, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-7-1932
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 3  novembre  1927,  n.  2139,  convertito
nella legge 7 giugno 1928, n. 1341, riguardante provvedimenti per  le
industrie ed i commerci di Fiume; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare  le  norme
concernenti la concessione di mutui alle industrie ed ai commerci  di
Fiume; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'amministrazione dei mutui concessi ai sensi dell'art.  1  del  R.
decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, dalla Cassa di  risparmio  di
Fiume, a favore di ditte commerciali ed  industriali  fiumane,  viene
trasferita alla Banca d'Italia (filiale di Fiume) con decorrenza  dal
1° luglio 1932. 
  Con la  stessa  data  il  reimpiego  in  nuovi  mutui  delle  somme
disponibili e  di  quelle  che  verranno  rimborsate  dai  mutuatari,
durante il periodo di dieci anni stabilito dal  decreto  Ministeriale
20 ottobre 1925, n. 105349, sara' pure affidato alla Banca d'Italia -
filiale di Fiume.