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REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1932, n. 672

Provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna. (032U0672)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1932, n. 2030 (in G.U. 28/02/1933, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-6-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, per l'esercizio finanziario 1932-33, provvidenze intese ad assicurare la continuazione dell'attività delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna, tuttora gravemente colpite dalla persistente crisi, nonché ad attuare opere di assistenza e previdenza a favore degli operai di dette miniere e delle loro famiglie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'esercizio finanziario 1932-33, il Ministro per le corporazioni e autorizzato ad accordare sovvenzioni ai concessionari di miniere di piombo e zinco della Sardegna, i quali si impegnino a tenere occupato, sia nelle miniere che negli stabilimenti annessi (laverie e fonderie), durante detto esercizio finanziario, un dato numero di operai, da determinarsi nel decreto Ministeriale di cui al successivo art. 6.