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REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1932, n. 610

Disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932. (032U0610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039 (in G.U. 09/03/1933, n. 57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-7-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico di legge sulla finanza locale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per l'eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 e per la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del predetto testo unico;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le finanze, su conforme proposta della Commissione centrale per la finanza locale, potrà disporre, entro il limite di 60 milioni, a favore di Provincie per le quali la Commissione suddetta abbia accertato dall'esame dei bilanci dell'anno 1932 la esistenza di disavanzi o di spese residue iscritte a carico del bilancio stesso, anticipazioni, per far fronte al disavanzo od alle spese residue, sul fondo ancora disponibile presso la Cassa depositi e prestiti e relativo alla gestione dell'addizionale sulle bevande vinose ed alcooliche di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n.141.