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REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1829

Liquidazione del contributo scolastico dovuto in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dal comune di Città di Castello, della provincia di Perugia, fino al 31 dicembre 1931. (031U1829)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-3-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di alcuni Comuni della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1915;
Veduto che a carico del comune di Città di Castello fu consolidato, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 38.227,48 e che successivamente il contributo stesso venne elevato a L. 41.207,48 e a L. 42.207,48, a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1915 e dal 16 gennaio 1925, con R. decreto 10 marzo 1927, n. 887;
Veduto che alcune scuole del predetto comune di Città di Castello, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;
Viste le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria e del podestà del comune di Città di Castello con le quali il contributo predetto viene elevato a:
L. 41.559,61 dal 1° gennaio 1915;
L. 41.644,21 dal 1° luglio 1915;
L. 41.739,61 dal 22 marzo 1920;
L. 41.812,21 dal 1° ottobre 1921;
L. 41.889,01 dal 25 luglio 1923;
L. 41.961,61 dal 1° agosto 1923;
L. 42.038,41 dal 1° ottobre 1923;
L. 42.112,81 dal 1° ottobre 1924;
L. 43.112,81 dal 1° gennaio 1925;
L. 43.184,81 dal 1° ottobre 1926;
L. 43.261,61 dal 1° ottobre 1927.

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il contributo scolastico che il comune di Città di Castello, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 38.227,48 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, e successivamente aumentato a L. 41.207,48 e a L. 42.207,48 a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1915 e dal 16 gennaio 1925 con R. decreto 10 marzo 1927, n. 887, è stabilito come appresso:
a L. 41.559,61 dal 1° gennaio 1915 al 30 giugno 1915;
a L. 41.644,21 dal 1° luglio 1915 al 21 marzo 1920;
a L. 41.739,61 dal 22 marzo 1920 al 30 settembre 1921;
a L. 41.812,21 dal 1° ottobre 1921 al 24 luglio 1923;
a L. 41.889,01 dal 25 luglio 1923 al 31 luglio 1923;
a L. 41.961,61 dal 1° agosto 1923 al 30 settembre 1923;
a L. 42.038,41 dal 1° ottobre 1923 al 30 settembre 1924;
a L. 42.112,81 dal 1° ottobre 1924 al 15 gennaio 1925;
a L. 43.112,81 dal 16 gennaio 1925 al 30 settembre 1926;
a L. 43.184,81 dal 1° ottobre 1926 al 30 settembre 1927;
a L. 43.261,61 dal 1° ottobre 1927 al 31 dicembre 1931.