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REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1804

Norme per la corresponsione del trattamento economico al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari dei Comuni autonomi in dipendenza del testo unico per la finanza locale. (031U1804)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Ritenuta la necessità di assicurare la corresponsione del trattamento economico al personale direttivo ed insegnante appartenente alle scuole elementari dei Comuni che conservarono l'autonomia scolastica, sino alla emanazione delle norme definitive per il passaggio allo Stato dei servizi e del personale delle scuole medesime;
Veduti l'art. 331 del testo unico predetto e l'art. 5 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il pagamento degli stipendi, assegni e indennità, che matureranno, a decorrere dal 1° gennaio 1932, a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole elementari dei Comuni che conservarono l'autonomia scolastica, ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, e successive disposizioni, nonché dei contributi al Monte pensioni amministrato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed alle Casse speciali di previdenza gestite direttamente dai Comuni o amministrate da altri enti, continuerà ad essere eseguito, fino a contraria disposizione, dagli enti anzidetti, nel cui territorio il personale presta servizio.