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REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1804

Norme per la corresponsione del trattamento economico al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari dei Comuni autonomi in dipendenza del testo unico per la finanza locale. (031U1804)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-1-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testo unico approvato con R. decreto 14  settembre  1931,
n. 1175; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare  la   corresponsione   del
trattamento  economico   al   personale   direttivo   ed   insegnante
appartenente alle  scuole  elementari  dei  Comuni  che  conservarono
l'autonomia scolastica, sino alla emanazione delle  norme  definitive
per il passaggio allo Stato dei servizi e del personale delle  scuole
medesime; 
  Veduti l'art. 331 del testo  unico  predetto  e  l'art.  5  del  R.
decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato  per
le finanze e per l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il pagamento degli stipendi, assegni e indennita', che matureranno,
a decorrere dal 1° gennaio 1932, a favore del personale  direttivo  e
insegnante  delle  scuole  elementari  dei  Comuni  che  conservarono
l'autonomia scolastica, ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, e
successive disposizioni, nonche' dei  contributi  al  Monte  pensioni
amministrato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti
e degli Istituti di previdenza ed alle Casse speciali  di  previdenza
gestite  direttamente  dai  Comuni  o  amministrate  da  altri  enti,
continuera' ad essere eseguito, fino a contraria disposizione,  dagli
enti anzidetti, nel cui territorio il personale presta servizio.