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REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1800

Modifiche allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano. (031U1800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-2-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del  S.  Cuore  di
Milano, approvato con R. decreto 25 novembre  1926,  numero  2413,  e
modificato con i Regi decreti 14 luglio 1927,  n.  1734,  31  ottobre
1929, n. 2394, e 30 ottobre 1930, n. 1664; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  cattolica  del  S.  Cuore  di  Milano,
approvato  e  modificato  con  i  Regi  decreti  sopra   citati,   e'
ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli: 11, 53, 68, da 73 a 79, 82. 
 
  In conseguenza di  tali  soppressioni  e  dei  nuovi  articoli  che
saranno inseriti, e' modificata la numerazione degli articoli  e  del
loro riferimenti. 
 
  Art. 2. - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  I. Nel 1° comma, il titolo  della  «Scuola  di  scienze  politiche,
economiche e sociali» e' modificato in quello di «Facolta' di scienze
politiche, economiche e commerciali». 
 
  In conseguenza di tale modifica, in  tutte  le  disposizioni  dello
statuto  nelle  quali  si  fa  riferimento  alla  Scuola   anzidetta,
s'intende sostituita la nuova denominazione. 
 
  II. Dopo il 2° comma e' aggiunto il seguente: 
 
  «Nella Facolta' di scienze politiche, economiche e  commerciali  e'
costituita la Scuola di statistica». 
 
  III. All'ultimo comma, nell'elenco delle Scuole di  perfezionamento
della Facolta' di lettere e filosofia, e' inserita, dopo la Scuola di
perfezionamento in psicologia, quella di «pedagogia». 
 
  Art. 3. - Nella 1ª parte, la lettera d) e' cosi' sostituita: 
 
  «d)  di  un  rappresentante  della  Santa  Sede,  di   cittadinanza
italiana». 
 
  Art. 4. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Il rettore, tutte le volte che lo ritenga opportuno, puo' chiamare
il vice-rettore ad assistere alle sedute del Senato  accademico,  con
voto consultivo». 
 
  Art. 5. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Il  Consiglio  di  Facolta'  si  compone  di  regola  di  tutti  i
professori ufficiali che appartengono ad essa. 
 
  Tuttavia, alle adunanze relative ad oggetti  riguardanti  lo  stato
giuridico dei professori  di  ruolo,  o  a  proposte  di  nomina  dei
presidi,  di  conferimento  o  di  conferma   degl'incarichi   e   di
istituzione  di  nuovi  posti  di  professore,  sia  di  ruolo,   sia
incaricato, partecipano soltanto i professori di ruolo delle  singole
Facolta'». 
 
  Nella Sezione I del Capo terzo l'indicazione  «Disposizioni  comuni
alle  due  Facolta'  e  alle  Scuole»  e'  modificata  in  quella  di
«Disposizioni comuni alle tre Facolta' e alle Scuole». 
 
  Art. 7. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Nella Universita' sono conferiti le seguenti lauree e diplomi: 
 
  nella Facolta' di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza; 
 
  nella Facolta' di scienze politiche, economiche e  commerciali:  la
laurea in scienze politiche, la laurea in  scienze  economiche  e  la
laurea in scienze economiche e commerciali; 
 
  nella Facolta' di lettere e filosofia: la laurea in  lettere  e  la
laurea in filosofia; 
 
  la Scuola di statistica e le Scuole di  perfezionamento  rilasciano
un diploma relativo agli studi in esse compiuti». 
 
  Art. 8. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea  durano  quattro
anni. 
 
  Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalla  Scuola
di statistica durano due anni. 
 
  Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalle  Scuole
di perfezionamento durano  un  anno  nelle  Scuole  costituite  nella
Facolta' di  giurisprudenza,  un  anno  in  quelle  costituite  nella
Facolta' di lettere e filosofia ad eccezione degli studi nelle Scuole
di perfezionamento in filologia  classica,  in  storia  medioevale  e
moderna, in pedagogia ed in lingua e letteratura orientali, che hanno
la durata di due anni». 
 
  Art. 12 (gia' 13). - Si aggiungono le seguenti materie e i seguenti
corrispondenti corsi d'insegnamento: 
 
           Materia Insegnamenti 
 
«scienza dell'amministrazione corsi semestrali»; 
 
«statistica corsi semestrali». 
 
 
  Art. 15 (gia' 16). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Nella Facolta' di scienze politiche, economiche e commerciali sono
insegnate le seguenti materie nel modo per ciascuna di esse indicato: 
 
  I. Agli effetti della laurea in scienze politiche: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  II. Agli effetti della laurea in scienze economiche e di quella  in
scienze economiche e commerciali: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Art. 17 (gia' 18). - Il 2° comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «I corsi approfonditi di storia e  politica  della  colonizzazione,
diplomazia e storia dei trattati e dei concordati, economia  politica
e  scienza  delle  finanze  devono  avere  carattere  monografico   e
intendere allo scopo di far conoscere i metodi d'indagine». 
 
  Art. 18 (gia' 19). - Si aggiunge la seguente materia ed il seguente
corso d'insegnamento corrispondente: 
 
           Materia Insegnamenti 
 
«Filosofia delle religioni corsi di filosofia della religione». 
 
 
  Nella Sezione I del Capo stesso, l'indicazione «Disposizioni comuni
alle  due  Facolta'  e  alla  Scuola»  e'  modificata  in  quella  di
«Disposizioni comuni alle tre Facolta'». 
 
  Art. 34 (gia' 35). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Alla Facolta' di scienze politiche, economiche e commerciali  sono
ammessi coloro che sono forniti del diploma di maturita'  classica  o
scientifica». 
 
  Art. 36 (gia' 37). - Gli ultimi 3 commi sono cosi' sostituiti: 
 
  «Pero' in caso di passaggio dalla Facolta' di  giurisprudenza  alla
Facolta' di scienze politiche, economiche e commerciali e alla Scuola
di statistica, e viceversa, e'  ammessa  la  iscrizione  all'anno  di
corso successivo  a  quello  compiuto  nella  Facolta'  o  Scuola  di
provenienza. 
 
  I laureati in giurisprudenza,  in  scienze  politiche,  in  scienze
politiche e sociali, in scienze economiche, in scienze  economiche  e
sociali,  in  scienze  economiche  e  commerciali,  in  lettere,   in
filosofia, i quali aspirino a conseguire una delle lauree  rilasciate
dall'Universita', possono ottenere l'iscrizione all'anno di corso che
sara' caso per caso stabilito dalla rispettiva Facolta', con  obbligo
di seguire gl'insegnamenti e superare gli esami che saranno stabiliti
dalla Facolta' stessa. 
 
  I  diplomati  della  Scuola  di  statistica  possono  ottenere   la
iscrizione al terzo anno di giurisprudenza e conseguire la rispettiva
laurea seguendo i corsi d'insegnamento  e  superando  gli  esami  che
saranno determinati dal Consiglio di Facolta'. 
 
  L'iscrizione al secondo,  terzo,  quarto  anno  delle  Facolta'  di
giurisprudenza e di lettere e filosofia in tutti i casi previsti  nei
commi precedenti  e'  subordinata  alla  condizione  che  gl'iscritti
abbiano conseguito il diploma di maturita' 
 
  classica tanti anni prima quanti corrispondono  all'anno  al  quale
vengono iscritti». 
 
  Art. 50 (gia' 51). - Gli  ultimi  due  commi  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  «Le  tasse  e  le  sopratasse  determinate  per  la   Facolta'   di
giurisprudenza si applicano anche alla Facolta' di scienze politiche,
economiche e commerciali. 
 
  Nella stessa tabella sono determinate le tasse  per  le  Scuole  di
perfezionamento  di  cui  all'art.  2  e  quelle  per  la  Scuola  di
statistica». 
 
  Art. 52 (gia' 54). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Facolta' pubblica ogni anno gli ordini  di  studio  consigliati
per il conseguimento della laurea; gli studenti sono pero' liberi  di
formare nel modo che credono migliore l'ordine  medesimo;  essi,  per
essere ammessi all'esame di laurea, debbono aver preso  iscrizione  e
aver superati gli esami in almeno 23 corsi d'insegnamento. 
 
  Tali corsi possono essere scelti, oltre che fra quelli  costitutivi
della Facolta' di giurisprudenza, giusta l'art. 12, anche fra i corsi
indicati  nell'articolo  seguente,  costitutivi  della  Facolta'   di
scienze politiche, economiche e commerciali, giusta l'art. 15. 
 
  In ogni caso lo studente deve comprendere nel suo  curricolo  tutti
gl'insegnamenti istituzionali indicati nell'art.  12  e  in  piu'  le
istituzioni di scienze economiche». 
 
  Art. 53 (gia' 55). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Agli effetti del secondo e terzo comma  dell'articolo  precedente,
gli studenti  possono  comprendere  nel  loro  curricolo  i  seguenti
insegnamenti  della  Facolta'  di  scienze  politiche;  economiche  e
commerciali: 
 
  politica; 
 
  scienza dell'amministrazione; 
 
  contabilita' dello Stato e degli Enti locali; 
 
  diplomazia e storia dei trattati; 
 
  medicina sociale; 
 
  diritto consolare; 
 
  istituzioni di scienze economiche; 
 
  economia politica; 
 
  scienza delle finanze; 
 
  politica economica; 
 
  statistica metodologica; 
 
  demografia; 
 
  ragioneria». 
 
  Art. 66 (gia' 69). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Facolta' pubblica ogni anno gli ordini  di  studio  consigliati
per il conseguimento delle lauree; gli studenti sono pero' liberi  di
formare nel modo che credono migliore gli ordini medesimi; essi,  per
essere ammessi all'esame di laurea, debbono aver preso  iscrizione  e
aver superati gli esami in almeno 22 corsi d'insegnamento. 
 
  Tali corsi possono essere scelti, oltre che fra quelli  che  l'art.
15 indica come costitutivi della Facolta' agli effetti  della  laurea
in scienze politiche ovvero delle lauree in scienze economiche  o  in
scienze economiche e commerciali, anche fra  quelli,  indicati  negli
articoli seguenti, costitutivi,  giusta  l'art.  15,  della  Facolta'
stessa agli effetti delle lauree in scienze economiche o  in  scienze
economiche e commerciali ovvero della  laurea  in  scienze  politiche
rispettivamente; o, 
 
  giusta l'art. 12, costitutivi della Facolta' di giurisprudenza». 
 
  Art. 67 (gia' 70). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Agli  effetti  dell'articolo  precedente,  gli  studenti   possono
comprendere nel loro curricolo, per conseguire la laurea  in  scienze
politiche, i seguenti  insegnamenti  costitutivi  della  Facolta'  di
giurisprudenza: 
 
  istituzioni di diritto privato; 
 
  istituzioni di diritto pubblico; 
 
  istituzioni di diritto penale e diritto processuale; 
 
  diritto finanziario e tributario; 
 
  diritto internazionale pubblico; 
 
  diritto internazionale privato; 
 
  diritto coloniale; 
 
  storia del diritto pubblico; 
 
  diritto costituzionale (italiano e comparato; 
 
  diritto amministrativo; 
 
  diritto amministrativo comparato; 
 
  diritto degli Enti locali; 
 
  diritto ecclesiastico; 
 
  diritto del lavoro e ordinamento corporativo; 
 
  e i seguenti insegnamenti costitutivi, agli effetti della laurea in
scienze economiche e di quella in scienze economiche  e  commerciali,
della Facolta' di scienze politiche, economiche e commerciali: 
 
  istituzioni di scienze economiche; 
 
  statistica metodologica; 
 
  economia politica; 
 
  scienza delle finanze; 
 
  politica economica; 
 
  geografia commerciale». 
 
  Dopo il suddetto articolo sono aggiunti i due seguenti: 
 
  «Art. 68. - Agli effetti dell'art. 66 gli studenti, per  conseguire
la laurea in scienze economiche o la laurea in scienze  economiche  e
commerciali, possono comprendere nel  proprio  curricolo  i  seguenti
insegnamenti costitutivi della Facolta' di giurisprudenza: 
 
  istituzioni di diritto privato; 
 
  istituzioni di diritto pubblico; 
 
  istituzioni di diritto penale e di diritto processuale; 
 
  diritto finanziario e tributario; 
 
  diritto amministrativo; 
 
  diritto processuale; 
 
  diritto del lavoro e ordinamento corporativo; 
 
  diritto fallimentare; 
 
  diritto agrario; 
 
  diritto commerciale; 
 
  diritto industriale; 
 
  diritto internazionale privato; 
 
  diritto coloniale; 
 
  e i seguenti insegnamenti costitutivi, agli effetti della laurea in
scienze politiche, della Facolta' di scienze politiche, economiche  e
commerciali: 
 
  storia e politica della colonizzazione; 
 
  politica e legislazione doganale; 
 
  scienza dell'amministrazione; 
 
  contabilita' dello Stato e degli Enti locali. 
 
  Art.  69.  -  Qualunque  ordine  di  studio  gli  studenti  abbiano
prescelto, essi devono, in ogni caso, sia per conseguire la laurea in
scienze politiche sia per conseguire le lauree in scienze  economiche
e in scienze economiche e commerciali, comprendere nel loro curricolo
le  istituzioni  di  diritto  pubblico,  le  istituzioni  di  diritto
privato, le istituzioni di diritto penale e di  diritto  processuale,
le istituzioni di scienze economiche e la demografia». 
 
  Art. 71 (gia' 72). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli  esami  di  profitto  di  diplomazia,  di  arte  bancaria,  di
ragioneria e computisteria e di statistica comprenderanno anche prove
scritte». 
 
  Dopo il predetto articolo e' inserita la Sezione IV concernente  la
Scuola di statistica. 
 
  In conseguenza di tale  inserzione  e'  modificata  la  indicazione
della Sezione successiva. 
 
                            «SEZIONE IV. 
 
        Disposizioni particolari per la Scuola di statistica. 
 
  Art. 72. - La Scuola di statistica  e'  annessa  alla  Facolta'  di
scienze politiche, economiche e commerciali. 
 
  Ad essa  possono  iscriversi  i  giovani  forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica. 
 
  Art. 73.  -  La  Scuola  pubblica  ogni  anno  l'ordine  di  studio
consigliato per il conseguimento del diploma. Gli studenti pero' sono
liberi di formare nel modo che credono  migliore  l'ordine  medesimo.
Per essere ammessi all'esame di diploma devono aver preso  iscrizione
e aver sostenuti gli esami in almeno 10 corsi d'insegnamento. 
 
  Tali corsi possono essere scelti fra tutti quelli costitutivi della
Facolta' di  scienze  politiche,  economiche  e  commerciali,  giusta
l'art.  15,  e  fra  i  seguenti  costitutivi   della   Facolta'   di
giurisprudenza, giusta l'art. 12: 
 
  istituzioni di diritto privato; 
 
  istituzioni di diritto pubblico; 
 
  diritto amministrativo; 
 
  diritto del lavoro e ordinamento corporativo. 
 
  Ma in  ogni  caso  gli  studenti  devono  comprendere  nel  proprio
curricolo i seguenti insegnamenti: 
 
  statistica metodologica; 
 
  statistica economica; 
 
  demografia; 
 
  geografia politica; 
 
  geografia economica; 
 
  antropometria; 
 
  biometria; 
 
  statistica sociale». 
 
  Art. 74 (gia' 80). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Facolta' pubblica ogni anno gli ordini  di  studio  consigliati
per il conseguimento delle due lauree; gli studenti pero' sono liberi
di modificare gli ordini medesimi. Per essere  ammessi  all'esame  di
laurea debbono aver preso iscrizione e aver  superati  gli  esami  in
almeno 20 corsi d'insegnamento, scelti fra quelli  costitutivi  della
Facolta', giusta l'art. 18, e inoltre, in ogni caso, dar prova,  alla
fine del primo biennio, di conoscere, oltre la  lingua  francese,  la
lingua tedesca o la lingua inglese». 
 
  Art. 75 (gia' 81). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli  studenti,  qualunque  sia  l'ordine  degli  studi  prescelto,
debbono sottostare, prima della fine del loro corso  quadriennale,  a
due prove scritte in materie costitutive del loro curricolo,  secondo
disposizioni che saranno emanate dalla Facolta'». 
 
  Dopo l'art. 83 (gia' 90), e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 84. - La Scuola di pedagogia si  propone  di  promuovere  gli
studi di filosofia della educazione e pedagogia generale, secondo  le
dottrine neoscolastiche; storia della pedagogia, didattica, storia  e
critica delle istituzioni scolastiche ed educative, storia e  critica
della letteratura per l'infanzia.  Gli  iscritti  debbono  seguire  i
corsi di: 
 
  pedagogia; 
 
  scolastica; 
 
  etica; 
 
  diritto naturale; 
 
  psicologia del fanciullo; 
 
  psicologia generale; 
 
  e inoltre uno o piu' dei seguenti corsi,  da  scegliere  secondo  i
fini particolari che si propongono, con l'approvazione del  Consiglio
di Facolta': 
 
  istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 
 
  igiene; 
 
  biologia generale; 
 
  letteratura per l'infanzia; 
 
  storia delle istituzioni scolastiche ed educative; 
 
  psicologia applicata; 
 
  e frequentare inoltre un anno il Museo didattico e  il  laboratorio
di psicologia». 
 
  Nella tabella n. 1, relativa ai posti di ruolo dei  professori,  si
aggiunge: 
 
  «Facolta' di scienze politiche, economiche e commerciali ...6» 
 
  La tabella n. 4 e' sostituita dalla seguente: 
 
                                             «Tabella n. 4 (art. 50). 
 
                   TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                     SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO. 
 
 
  Tassa d'iscrizione . . . . . . . L. 150». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 29 ottobre 1931 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1932 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 317, foglio 12. - Mancini.